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Sez. L, Sentenza n. 9172 del 16/04/2010 (Rv. 613333 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Trasferimento presso l'INPDAI di contribuzione versata presso il Fondo elettrici - Anzianità contributiva - Criteri di calcolo - Limite massimo - Commisurazione - Fondamento - Dirigenti andati in pensione con anzianità contributiva inferiore a quella massima - Limite ulteriore - Pensione massima erogabile al dirigente avente la massima anzianità contributiva presso l'INPDAI.
Stato
decisa il 2010-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613333-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In tema di trasferimento presso l'INPDAI di contribuzione versata presso il Fondo elettrici, previsto dall'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, l'art.1, secondo comma, del d.P.R. n. 58 del 1976, nello stabilire che l'ammontare della pensione, ivi compresa la quota parte conseguente all'esercizio della facoltà ex art. 5 della legge n. 44 del 1973,"non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall'INPDAI ai sensi del comma precedente" ossia secondo il regime generale dell'INPDAI, contiene un rinvio non recettizio, con la conseguenza che la pensione massima erogabile INPDAI non si determina, in conformità alla previsione originaria, in base a tanti trentesimi dell'80% della retribuzione annua media quanti sono gli anni di contribuzione, ma, attesa la natura formale del rinvio, avendo riguardo alla pensione massima INPDAI erogabile al momento del pensionamento e, quindi, applicando lo "jus superveniens", in base al quale si deve tenere conto dell'introduzione, nel sistema INPDAI, dei coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale di cui al d.m. 25 luglio 1988, n. 422. Peraltro, nel caso di dirigenti andati in pensione con anzianità contributiva inferiore a quella massima, il trattamento pensionistico va comunque determinato sommando la quota maturata presso il Fondo elettrici e quella maturata presso l'INPDAI, entro il tetto rappresentato dalla pensione massima erogabile dall'INPDAI al dirigente che abbia raggiunto la massima anzianità contributiva presso l'Istituto, che costituisce un limite non superabile.

Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 07/07/1973, DM Lavoro e previdenza sociale 25/07/1988 art. 422, DPR 08/01/1976 num. 58 art. 1, Legge 15/03/1973 num. 44 art. 1, Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5, Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)