Sez. L, Sentenza n. 2415 del 20/02/2012 (Rv. 621226 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Trasferimento presso l'INPDAI di contribuzione versata presso il Fondo elettrici - Anzianità contributiva - Criteri di calcolo - Limite massimo - Commisurazione - Fondamento - Coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione di cui al d.m. n. 422 del 1988 - Applicazione - Dubbi di legittimità costituzionale della disciplina - Inammissibilità - Infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
In tema di trasferimento presso l'INPDAI di contribuzione versata presso il Fondo elettrici, previsto dall'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, l'art.1, secondo comma, del d.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58, il quale recita: "L'ammontare della pensione comprensivo della quota parte derivante dall'esercizio della facoltà di cui alla legge 15 marzo 1973, n. 44, art. 5, non può essere in ogni caso superiore a quello della pensione massima erogabile dall'INPDAI ai sensi del comma precedente", contiene un rinvio non recettizio, per cui la pensione massima erogabile INPDAI non si determina, in conformità alla previsione originaria, in base a tanti trentesimi dell'80% della retribuzione annua media quanti sono gli anni di contribuzione (come prevedeva il d.P.R. n. 58 del 1986), ma, stante la natura formale del rinvio, occorre avere riguardo alla pensione massima INPDAI - cioè relativa all'ipotesi di conseguimento della massima anzianità pensionabile - erogabile al momento del pensionamento e, quindi, applicando lo "jus superveniens", in base al quale si deve tenere conto dell'introduzione, nel sistema INPDAI, dei coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale di cui al d.m. 25 luglio 1988, n. 422, emanato in forza del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, art. 3, commi 2 e 2 bis, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160. Tale disciplina non pone dubbi di legittimità costituzionale, di per sé inammissibili con riguardo ad un d.m. dovendosi escludere la violazione del principio dell'affidamento e del "pro rata temporis" atteso che i coefficienti di rendimento del Fondo elettrici restano salvaguardati, dipendendo il minore importo della pensione esclusivamente dalla determinazione del limite massivo della pensione INPDAI, e non sussistendo alcuna disparità di trattamento tra pensionati iscritti solo all'INPDAI e pensionati che ivi hanno trasferito la contribuzione a parità di anzianità.
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5, Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., DPR 08/01/1976 num. 58 art. 1, Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 3 CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 25/07/1988 num. 422
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)