Sez. L, Sentenza n. 27801 del 30/12/2009 (Rv. 611509 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Trasferimento presso l'INPDAI di contribuzione versata presso il fondo elettrici - Anzianità contributiva - Criteri di calcolo - Limite massimo - Commisurazione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
In tema di trasferimento presso l'INPDAI di contribuzione versata presso il Fondo elettrici, previsto dall'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, l'art.1, secondo comma, del d.P.R. n.58 del 1976, nello stabilire che l'ammontare della pensione, ivi compresa la quota parte conseguente all'esercizio della facoltà ex art. 5 della legge n. 44 del 1973,"non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall'INPDAI ai sensi del comma precedente" ossia secondo il regime generale dell'INPDAI, contiene un rinvio non recettizio, con la conseguenza che la pensione massima erogabile INPDAI non si determina, in conformità alla previsione originaria, in base a tanti trentesimi dell'80% della retribuzione annua media quanti sono gli anni di contribuzione, ma, attesa la natura formale del rinvio, avendo riguardo alla pensione massima INPDAI erogabile al momento del pensionamento e, quindi, applicando lo "jus superveniens", in base al quale si deve tenere conto dell'introduzione, nel sistema INPDAI, dei coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale.
Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 07/07/1973, DPR 08/01/1976 num. 58 art. 1, Legge 15/03/1973 num. 44 art. 1, Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5, Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)