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Sez. U, Sentenza n. 1963 del 09/07/1973 (Rv. 365065 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE SOLLEVATA DOPO CHE SIA STATA PRONUNCIATA SENTENZA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO SUL QUANTUM.*
Stato
decisa il 1973-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365065-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE SOLLEVATA DOPO CHE SIA STATA PRONUNCIATA SENTENZA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO SUL QUANTUM.*

Nelle ipotesi in cui la tutela giurisdizionale e chiesta per fasi progressive, la decisione di merito emessa nel giudizio primario vale a fissare la giurisdizione del giudice che tale decisione ha emesso, anche per i giudizi direttamente dipendenti; e pertanto, dopo che sia stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno, non e ammissibile il regolamento di giurisdizione nel corso del giudizio diretto alla liquidazione del danno stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)