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Sez. U, Ordinanza n. 1946 del 11/02/2002 (Rv. 552198 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Pronuncia di sentenza di condanna generica al risarcimento del danno - Questione di giurisdizione sollevata nel successivo giudizio sul "quantum" - Ammissibilità del regolamento - Esclusione - "Ius superveniens" dettante un nuovo criterio di riparto di giurisdizione - Rilevanza ai fini dell'ammissibilità del regolamento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552198-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Ove la tutela giurisdizionale sia chiesta per fasi progressive, la decisione di merito emessa nel giudizio primario vale a fissare la giurisdizione del giudice che tale decisione ha emesso anche per i giudizi direttamente dipendenti; pertanto, dopo che sia stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno, non è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione nel corso del giudizio diretto alla liquidazione del danno stesso. Nè rileva la circostanza che il regolamento sia stato esperito sulla base dello "ius superveniens" determinante un nuovo criterio di riparto, giacché questo, se può superare il giudicato, formale, formatosi esclusivamente sulla questione di giurisdizione (per effetto sia di una pronuncia del giudice del merito non impugnata sul punto, sia di una decisione sulla giurisdizione emanata dalle Sezioni unite), non dispiega alcun effetto di fronte ad un giudicato sostanziale, il quale, comportando che sul medesimo rapporto non abbiano a pronunciare giudici appartenenti ad ordini diversi di giurisdizione, prevale sull'applicabilità immediata del diritto sopravvenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)