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Sez. L, Sentenza n. 11329 del 24/11/1990 (Rv. 469895 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - INTEGRAZIONE AL MINIMO - DIRITTO CONSEGUENTE A SENTENZA DI DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI UNA NORMA OSTATIVA ALLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - INTERESSI - DECORRENZA - NATURA - CORRISPETTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469895-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - INTEGRAZIONE AL MINIMO - DIRITTO CONSEGUENTE A SENTENZA DI DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI UNA NORMA OSTATIVA ALLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - INTERESSI - DECORRENZA - NATURA - CORRISPETTIVITÀ - ESCLUSIONE.*

La retroattività della declaratoria d'illegittimità di una norma ostativa al riconoscimento di una prestazione previdenziale - come, nella specie, la sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 1985 in ordine all'integrazione al minimo della pensione - non vale a trasformare in illecito (e, come tale, fonte di Obbligo risarcitorio avente natura di debito di valore) il comportamento anteriore conformatosi alla norma (da ritenere poi come giammai esistita) né a derogare al principio generale, desumibile dagli artt. 46 e 47 legge n. 639 del 1970 e dall'art. 7 legge n. 533 del 1973, secondo cui il sistema pensionistico vigente attribuisce allo INPS uno spatium deliberandi al fine di calcolare e liquidare il credito del pensionato. Ne deriva che il credito avente ad oggetto quella integrazione non è produttivo di interessi aventi decorrenza coincidente con l'insorgenza dell'obbligazione principale e che, in particolare, trattandosi di pronuncia d'incostituzionalità sopravvenuta a causa già intrapresa e di prestazione previdenziale successiva all'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, gli interessi sull'integrazione al minimo decorrono alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla pubblicazione di detta pronuncia o, in caso di provvedimento amministrativo di rigetto posteriore alla pronuncia d'incostituzionalità ed emesso entro il centoventesimo giorno, dalla data dello stesso provvedimento, senza che in contrario possa farsi ricorso all'art. 1282 cod. civ., in tema di interessi corrispettivi, la cui applicabilità postula la sussistenza della liquidità e dell'esigibilità del credito. (V 384/89, mass n 461517; (V 7122/86, mass n 449204; (V 4269/84, mass n 436194).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)