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Sez. L, Sentenza n. 4269 del 20/07/1984 (Rv. 436194 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1224 COD. CIV. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436194-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1224 COD. CIV. - SUSSISTENZA.*

Il disposto della prima parte del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., atteso il carattere generale della sua portata precettiva e la conseguente sua riferibilità a qualsiasi obbligazione pecuniaria che non sia stata tempestivamente adempiuta, è applicabile anche in caso d'ingiustificato ritardo nella corresponsione delle prestazioni previdenziali, sulle quali (escluse dalla rivalutazione prevista dal terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ.) gli interessi legali decorrono, a norma degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, modificato dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, dalla data in cui la domanda amministrativa (successivamente riconosciuta dovuta in Sede giudiziaria) è stata rigettata dall'istituto oppure dalla scadenza di centoventi giorni dalla presentazione della domanda stessa senza che l'istituto si sia pronunciato. A tali interessi - che hanno natura moratoria, stante la riconducibilità della reiezione della domanda, cui è equiparato il silenzio rifiuto, alla generale previsione di mora ex re di cui all'art. 1219 n. 2 cod. civ. e salva, peraltro, la Rilevanza, ai fini dell'esclusione della mora, della prova della non imputabilità del ritardo (art. 1218 cod. civ.) - è invece inapplicabile, trattandosi di interessi non convenzionali dovuti nella misura legale, la disposizione dell'ultima parte del secondo comma dello stesso art. 1224, che esclude l'ulteriore risarcimento se è stata convenuta la misura degli interessi moratori. (V 6468/83, mass n 431209; (V 5555/81, mass n 416277).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)