Sez. 2, Sentenza n. 1552 del 13/02/1988 (Rv. 457622 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - RISPETTO AI TERZI - EREDE DEL VENDITORE - ART. 2704 E 2644 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - RISPETTO AI TERZI - EREDE DEL VENDITORE - ART. 2704 E 2644 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
L'opponibilità dell'acquisto di un immobile, nei confronti dello erede del venditore, si sottrae sia alle regole dell'art. 2704 cod. civ., in tema di certezza della data della scrittura privata nei riguardi dei terzi, sia alle Disposizioni dell'art. 2644 cod. civ., circa gli effetti della trascrizione nel rapporto con altro acquirente del bene, poiché l'erede medesimo, subentrando nella posizione del "de cuius", non è qualificabile come terzo rispetto ai contratti da esso stipulati. (nella specie, la vendita era stata stipulata da procuratore speciale, con scrittura privata recante data anteriore a quella della morte del mandante. La suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, e rilevando altresì l'equivalenza della firma del rappresentante a quella del rappresentato, ha ritenuto che l'acquirente poteva opporre all'erede del venditore la suddetta data, fermo restando che l'erede non aveva dedotto e provato, come era suo Onere, l'eventuale non veridicità della data stessa). (V 1449/81, mass n 412102; (V 2582/69, mass n 342175).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)