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Sez. 3, Ordinanza n. 33290 del 19/12/2024 (Rv. 673347-01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE | Provvedimento che dispone un trattamento sanitario obbligatorio - Annullamento - Risarcimento del danno ingiusto - Presupposti - Esistenza del danno - Onere della prova - Sussistenza. RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673347-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE

L'annullamento del provvedimento che dispone un trattamento sanitario obbligatorio non esonera il destinatario che agisce per il risarcimento del danno dall'onere di dimostrare l'esistenza di un pregiudizio ingiusto conseguente all'illegittimo trattamento subito, dovendosi escludere qualsiasi automatismo.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 34 PENDENTE, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 35 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)