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Sez. 6, Sentenza n. 2573 del 27/06/1995 Cc. (dep. 31/08/1995) Rv. 202440 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazione - Riesame - In genere | Cassazione - Giudice del rinvio - Pubblico ministero - "Discovery" - Possibilità di produrre atti non trasmessi nel primo giudizio - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202440-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazione - Riesame - In genere

In tema di riesame dei provvedimenti cautelari, il pubblico ministero può legittimamente produrre nuovi elementi nel corso del giudizio di rinvio conseguente allo annullamento programmato della Corte di Cassazione poiché il principio della completa devoluzione del "thema decidendum" cui è informato il rimedio del riesame non consente di vincolare la nuova decisione sulla base degli stessi atti esistenti al momento della prima. Tale facoltà il pubblico ministero può esercitare sia con riferimento ad atti successivi alla prima decisione che ad atti che in quella sede non ritenne di produrre, ampliando così le "discovery" nel corso del giudizio di rinvio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)