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Sez. 1, Sentenza n. 5600 del 28/10/1996 Cc. (dep. 12/11/1996) Rv. 205997 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Poteri del giudice di rinvio - Sono gli stessi che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata - Operatività della regola anche nel procedimento di riesame - Implicazioni.
Stato
decisa il 1996-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205997-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Avuto riguardo alla portata generale della regola dettata dall'art. 627 comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui "il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge", deve ritenersi che, in materia di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari, trovi applicazione, anche in sede di rinvio, il disposto di cui all'art. 309, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il tribunale adotti la propria decisione "anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza" e, quindi, necessariamente, avendo riguardo alla situazione attuale, quale emergente anche dai detti elementi, sempre che, naturalmente gli stessi, in quanto non incidenti sulla originaria legittimità del provvedimento custodiale, non debbano trovare la loro naturale collocazione nell'ambito di una richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare, da proporsi ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto legittimo il provvedimento del tribunale del riesame che, in sede di rinvio a seguito di annullamento per mancata motivazione sulle esigenze cautelari, aveva confermato l'ordinanza custodiale sulla base della situazione attuale, quale emersa dalla nuova udienza di trattazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)