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Sez. 3, Sentenza n. 4202 del 06/12/1996 Cc. (dep. 01/02/1997) Rv. 206836 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della cassazione - Valutazione da parte del tribunale del riesame di elementi successivi - Legittimità - Valutazione di elementi contenuti in un procedimento nel frattempo riunito a quello principale - Legittimità.
Stato
decisa il 1996-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206836-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della cassazione, il Tribunale del riesame può prendere in considerazione, ai fini della decisione anche elementi acquisiti successivamente all'emanazione della originaria ordinanza di custodia cautelare, anche quando questi emergano da un procedimento nel frattempo riunito a quello principale

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)