Sez. 3, Ordinanza n. 5892 del 17/03/2006 (Rv. 590323 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | - Procuratore di altra circoscrizione - Elezione di domicilio ai sensi dell'art. 82 r.d. 1934 n. 37 - Conseguente diritto di ricevere soltanto in tale luogo le notifiche - Insussistenza - Notifica in altro luogo (presso lo studio professionale) - Validità - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
L'elezione di domicilio che il procuratore deve fare all'atto della costituzione in giudizio, se questo si svolge fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato (art. 82, primo comma, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37) non gli dà diritto di ricevere le notifiche soltanto in tal luogo. Pertanto se la sentenza impugnata è notificata presso il suo studio professionale da tale data decorre il termine breve per impugnare dell'art. 325 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Pen. Mil. Pace art. 330, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)