Sez. 3, Sentenza n. 9811 del 09/10/1997 (Rv. 508672 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Procuratore di altra circoscrizione - Elezione di domicilio ai sensi dell'art. 82 R. D. 1934 n. 37 - Conseguente diritto di ricevere soltanto in tale luogo le notifiche - Insussistenza - Notifica in altro luogo (presso lo studio professionale) - Validità - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
L'elezione di domicilio che il procuratore deve fare all'atto della costituzione in giudizio, se questo si svolge fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato(art. 82, primo comma, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37) non gli dà diritto di ricevere le notifiche soltanto in tal luogo. Pertanto se la sentenza impugnata è notificata presso il suo studio professionale - nella specie ai sensi del secondo comma dell'art. 479 cod. proc. civ. - da tale data decorre il termine breve per impugnare (art. 325 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 479, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)