Sez. 3, Sentenza n. 2838 del 10/03/1992 (Rv. 476139 - 01)
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Riscossione coattiva - Espropriazione forzata - Surroga dell'esattore | Fase satisfatoria - Natura giurisdizionale - Atto di distribuzione del ricavato - Opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Esperibilità - Ricorso diretto per Cassazione avverso tale atto - Ammissibilità - Esclusione.
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Riscossione coattiva - Espropriazione forzata - Surroga dell'esattore
Il procedimento esecutivo speciale, nel quale si converte quello instaurato nelle forme ordinarie dal creditore privato a seguito della surrogazione dell'esattore delle imposte (art. 50 e segg. del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), ha, nella fase satisfatoria, natura giurisdizionale, e, in particolare, con riguardo al provvedimento di distribuzione del ricavato, rende esperibile il rimedio dell'opposizione "ex" art. 617 cod. proc. civ., su iniziativa del creditore procedente od intervenuto. Tale provvedimento, pertanto, non essendo definitivo, non è direttamente impugnabile da quei creditori con il ricorso per Cassazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)