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Sez. 1, Sentenza n. 1858 del 20/02/1998 (Rv. 512883 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - RISCATTO E DEVOLUZIONE ALLO STATO | Provvedimento del pretore ex art. 87 d.P.R. n. 602 del 1973 - Impugnazione direttamente con ricorso per cassazione da parte dei creditori intervenuti - Inammissibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Praticabilità.
Stato
decisa il 1998-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512883-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - RISCATTO E DEVOLUZIONE ALLO STATO

Contro il provvedimento adottato dal pretore ai sensi dell'art. 87 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 di devoluzione allo Stato dell'immobile sottoposto alla esecuzione disciplinata dagli artt. 45 e segg. del citato d.P.R. n. 602 del 1973, i creditori intervenuti possono avvalersi dello strumento della opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., con la conseguenza che detto provvedimento, mancando del connotato della definitività, non è impugnabile da parte di quei creditori con il ricorso per cassazione ex art. 111, secondo comma, della Costituzione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 87 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)