Sez. 3, Sentenza n. 7166 del 02/08/1997 (Rv. 506369 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - IN GENERE | Somma depositata su libretto bancario - Titolo di credito - Configurabilità- Assegnazione - Ammissibilità- Impugnazione - Atto interno al processo esecutivo - Conseguenze - Ricorso in Cassazione - Inammissibilità-.
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - IN GENERE
Il provvedimento di assegnazione di una somma depositata su un libretto di risparmio - da considerare titolo di credito, e perciò assegnabile ai sensi del secondo comma dell'art. 529 cod. proc. civ. - ha una rilevanza esclusivamente interna al procedimento esecutivo, sì che contro di esso non sono ammessi i rimedi propri del processo di cognizione, né in particolare alcune della impugnazioni proprie di detto processo, tra cui il ricorso per Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 529, Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)