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Sez. 2, Sentenza n. 2788 del 30/12/1970 (Rv. 349281 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - AUTORIZZAZIONE AD UN COMUNE - PRODUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - SANATORIA RETROATTIVA - PRODUZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349281-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - AUTORIZZAZIONE AD UN COMUNE - PRODUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - SANATORIA RETROATTIVA - PRODUZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - LIMITI.*

I documenti comprovanti l'autorizzazione di un comune (come di qualsiasi ente) a stare in giudizio possono essere prodotti per la prima volta in grado di appello, anche se il giudice di primo grado abbia rilevato la Mancanza dell'autorizzazione e ne abbia tratto tutte le debite conseguenze circa la procedibilita della domanda. Al contrario, la pronunzia di improcedibilita della domanda e della impugnazione, per Mancanza di quella autorizzazione, emanata dal giudice di merito, preclude la produzione dei suddetti documenti nel giudizio di Cassazione, in quanto, in questa Sede, anche le questioni concernenti la capacita processuale delle parti possono essere decise soltanto in base alla documentazione gia regolarmente acquisita agli Atti di causa. (V 3995'69, mass n 344465 1263'69, mass n 339902 739'69, mass n 339031).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)