Sez. 3, Sentenza n. 6081 del 11/11/1988 (Rv. 460487 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CHIAMATA IN CAUSA A TITOLO DI GARANZIA - RIGETTO DELLA DOMANDA - SPESE SOSTENUTE DAL TERZO CHIAMATO - CONDANNA DEL CHIAMANTE - LEGITTIMITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CHIAMATA IN CAUSA A TITOLO DI GARANZIA - RIGETTO DELLA DOMANDA - SPESE SOSTENUTE DAL TERZO CHIAMATO - CONDANNA DEL CHIAMANTE - LEGITTIMITÀ.*
Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che lo attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. (V 2838/84, mass n 434875; (Conf 5173/81, mass n 415971; (Conf 3770/81, mass n 414405; (Conf 1072/79, mass n 397272).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)