Sez. L, Sentenza n. 2838 del 09/05/1984 (Rv. 434875 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO DA PARTE DELL'ATTORE SENZA PROPORRE DOMANDE NEI SUOI CONFRONTI - DEFINIZIONE DELLA LITE A FAVORE DEL CONVENUTO - SOCCOMBENZA DELL'ATTORE ANCHE NEI CONFRONTI DEL TERZO - CONFIGURABILITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO DA PARTE DELL'ATTORE SENZA PROPORRE DOMANDE NEI SUOI CONFRONTI - DEFINIZIONE DELLA LITE A FAVORE DEL CONVENUTO - SOCCOMBENZA DELL'ATTORE ANCHE NEI CONFRONTI DEL TERZO - CONFIGURABILITÀ.*
Attesa la lata accezione in cui il termine soccombenza è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., l'attore il quale abbia chiamato in causa un terzo, senza proporre alcuna domanda nei suoi confronti ma al solo fine della presa d'atto dell'esito della lite instaurata contro il convenuto, poi risoltasi a favore di quest'ultimo, va considerato soccombente, ai fini della condanna alle spese processuali, anche nei confronti del terzo anzidetto, per l'attività processuale da questo svolta a seguito dell'iniziativa dell'attore medesimo. (V 3010/79, mass n 399350).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)