Sez. 1, Sentenza n. 3770 del 10/06/1981 (Rv. 414405 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - SPESE PROCESSUALI SOSTENUTE DAL TERZO CHIAMATO IN GARANZIA DAL CONVENUTO - RIMBORSO - ONERE DELL'ATTORE - CONDIZIONI - MANCANZA DI UN'ISTANZA - CORRELATIVA DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - SPESE PROCESSUALI SOSTENUTE DAL TERZO CHIAMATO IN GARANZIA DAL CONVENUTO - RIMBORSO - ONERE DELL'ATTORE - CONDIZIONI - MANCANZA DI UN'ISTANZA - CORRELATIVA DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*
Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, in applicazione del principio di causalita, di cui la soccombenza e solo un elemento rivelatore, deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa del terzo si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore stesso e questa sia risultata infondata, a nulla rilevando la Mancanza di un'istanza in tal senso del convenuto, data la natura del regolamento delle spese in questione, di conseguenza legale della decisione della lite. (V 3392/79, mass n 399817; (V 1072/79, mass n 397272; (V 1220/77, mass n 384893).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)