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Sez. L, Sentenza n. 2640 del 14/04/1986 (Rv. 445714 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - INDICAZIONE DEI CRITERI IN INDICANDO - PRECLUSIONE DELLE QUESTIONI COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO DELLA PRONUNCIA - CONSEGUENZE - NUOVA DISCUSSIONE SULLE MEDESIME QUESTIONI IN SEDE DI RINVIO O DI NUOVO RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445714-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - INDICAZIONE DEI CRITERI IN INDICANDO - PRECLUSIONE DELLE QUESTIONI COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO DELLA PRONUNCIA - CONSEGUENZE - NUOVA DISCUSSIONE SULLE MEDESIME QUESTIONI IN SEDE DI RINVIO O DI NUOVO RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

La sentenza, con cui la Corte di Cassazione annulla la pronuncia del giudice del merito e fissa i criteri in judicando che devono informare la decisione della causa, comporta che debbono ritenersi implicitamente e definitivamente precluse tutte le questioni che costituiscono il presupposto logico-giuridico della pronuncia di annullamento, onde è inibito alle parti di rimettere in discussione le questioni stesse in Sede di rinvio, nonché, a maggior ragione, in Sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio. (V 1633/84, mass n 433708; (V 5567/82, mass n 423308).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)