diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3257 del 03/04/1987 (Rv. 452322 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO RINVIO - IN GENERE - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - INDICAZIONE DEI CRITERI IN IUDICANDO - PRECLUSIONE DELLE QUESTIONI COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO DELLA PRONUNCIA - CONSEGUENZE - NUOVA DISCUSSIONE SULLE MEDESIME QUESTIONI IN SEDE DI RINVIO O DI NUOVO RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452322-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO RINVIO - IN GENERE - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - INDICAZIONE DEI CRITERI IN IUDICANDO - PRECLUSIONE DELLE QUESTIONI COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO DELLA PRONUNCIA - CONSEGUENZE - NUOVA DISCUSSIONE SULLE MEDESIME QUESTIONI IN SEDE DI RINVIO O DI NUOVO RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

La sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, che fissa i criteri in iudicando che devono informare la decisione della causa, comporta che devono ritenersi implicitamente e definitivamente precluse tutte le questioni che costituiscono il presupposto logico-giuridico della pronuncia di annullamento, sicché è inibito alle parti di rimettere in discussione le questioni stesse in Sede di rinvio e, a maggior ragione, in Sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata in Sede di rinvio. (V 1317/83, mass n 426118; (Conf 2640/86, mass n 445714; (Conf 1633/84, mass n 433708).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)