Sez. 3, Sentenza n. 1633 del 09/03/1984 (Rv. 433708 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FISSAZIONE DEI CRITERI "IN IUDICANDO" DA PARTE DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO CON RINVIO - CONSEGUENZE - DEDUZIONI IN SEDE DI RINVIO DELLE QUESTIONI COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO LOGICO-GIURIDICO DELLA PRONUNCIA DI ANNULLAMENTO - DIVIETO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FISSAZIONE DEI CRITERI "IN IUDICANDO" DA PARTE DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO CON RINVIO - CONSEGUENZE - DEDUZIONI IN SEDE DI RINVIO DELLE QUESTIONI COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO LOGICO-GIURIDICO DELLA PRONUNCIA DI ANNULLAMENTO - DIVIETO.*
La sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, che fissa i criteri in iudicando che devono informare la decisione della causa, comporta che devono ritenersi implicitamente e definitivamente precluse tutte le questioni che costituiscono il presupposto logico-giuridico della pronuncia di annullamento, sicché è inibito alle parti di rimettere in discussione le questioni stesse in Sede di rinvio e, a maggior ragione, in Sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata in Sede di rinvio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)