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Sez. 2 - , Sentenza n. 16098 del 12/12/2018 Cc. (dep. 12/04/2019) Rv. 276557 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione di copia degli atti dal pubblico ministero al tribunale del riesame - Adempimento mediante posta elettronica certificata – Legittimità – Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276557-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame di un provvedimento concernente la libertà personale, è legittima la trasmissione al tribunale del riesame, da parte del pubblico ministero, di copia degli atti indicati dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. mediante allegazione ad "e-mail", purché l'uso di tale strumento celere di comunicazione non pregiudichi la difesa, che deve avere la concreta possibilità di esercitare i propri diritti attraverso l'estrazione, con i mezzi appropriati, di copia degli atti. (Fattispecie in cui la Corte ha, in motivazione, evidenziato che gli atti, trasmessi con lo strumento informatico della posta elettronica certificata - c.d. "pec" -, erano consultabili in forma cartacea già una settimana prima dell'udienza di decisione, periodo da ritenersi congruo per consentirne l'esame alle parti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 64 com. 3, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)