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Sez. 4, Sentenza n. 18444 del 25/02/2025 Cc. (dep. 16/05/2025) Rv. 288075-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Mancato deposito telematico della richiesta di riesame - Dovuta al malfunzionamento del sistema telematico processuale - Perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 309, comma 10 e 324, comma 7, cod. proc. pen. - Esclusione - Restituzione nel termine per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2025-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288075-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In tema di impugnazioni cautelari reali, il mancato deposito telematico della richiesta di riesame dovuto al malfunzionamento del sistema non determina la perdita di efficacia della misura ex artt. 309, comma 10 e 324 comma 7, cod. proc. pen., che presuppone l'avvenuto perfezionamento del deposito, trovando, invece, applicazione, per l'impugnante, il diverso rimedio della restituzione nel termine per caso fortuito previsto dall'art. 175 cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)