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Sez. 5 - , Sentenza n. 54534 del 11/07/2018 Cc. (dep. 05/12/2018) Rv. 274395 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Obbligo di trasmissione in copia degli atti menzionati dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. - Adempimento mediante trasmissione in formato digitale - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274395-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame di un provvedimento concernente la libertà personale, l'art. 100 disp. att. cod. proc. pen., consente la trasmissione anche solo della copia degli atti indicati dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e non vieta che detta trasmissione possa essere effettuata attraverso la trasposizione degli atti in formato digitale, purché la difesa sia posta in grado, in un tempo compatibile con i termini previsti per la celebrazione del giudizio di riesame, di estrarre copia del supporto informatico ovvero di consultare il suo contenuto presso la cancelleria del tribunale investito dell'istanza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il danno riportato dai "files" trasmessi è equiparabile a quello di una copia cartacea malriuscita, che non inficia la validità e ritualità della trasmissione ma determina la necessità della pronta sostituzione della copia illeggibile e di un congruo periodo di tempo per consentirne l'esame alle parti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)