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Sez. 3, Sentenza n. 15199 del 19/07/2005 (Rv. 583892 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria - Acquisto di un bene destinato alla utilizzazione di un terzo - Inadempimento del terzo - Patto di riacquisto del bene stipulato fra l'acquirente ed il venditore - Garanzia fideiussoria - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583892-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Allorquando un'impresa acquisti dei beni per concederli in locazione finanziaria e contestualmente stipuli con il fornitore dei beni stessi un patto di riacquisto in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento del locatario, e tale patto sia qualificato dal giudice di merito come un contratto di garanzia, si versa in ipotesi non di garanzia autonoma, per configurare la quale occorre che manchi l'elemento dell'accessorietà, ma di garanzia fideiussoria, riconducibile allo schema tipico della fideiussione, con la conseguenza che, nella specie, è applicabile la norma di cui all'art. 1957 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1956, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)