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Sez. 3, Sentenza n. 52 del 07/01/2004 (Rv. 569248 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto autonomo di garanzia ("performance bond") - Caratteristiche - Distinzione dalla fidejussione - Interpretazione del contratto - Esclusione della facoltà di opporre le eccezioni relative all'obbligazione principale - Necessità.
Stato
decisa il 2004-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569248-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta" del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Ne consegue che la carenza dell'elemento dell'accessorietà, che caratterizza il contratto autonomo di garanzia ("performance bond") e lo differenzia dalla fideiussione, deve necessariamente essere esplicitata nel contratto con l'impiego di specifica clausola idonea ad indicare l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi compresa l'estinzione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)