Sez. 2, Sentenza n. 1921 del 06/07/1973 (Rv. 365003 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI FRUTTI E DANNI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI FRUTTI E DANNI.*
L'eccezione, contenuta nel primo comma dell'art 345 cod proc civ, al principio dell'inammissibilita delle domande nuove in appello e limitata per quanto concerne i frutti ed i danni a quelli maturati dopo la sentenza impugnata: la domanda relativa, pur nei limiti anzidetti, e condizionata al fatto che sia stata proposta in primo grado una domanda per i frutti ed i danni maturati in precedenza. (V 646/70; 2666/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)