Sez. 1, Sentenza n. 12305 del 26/02/2014 Cc. (dep. 14/03/2014) Rv. 262178 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Proposta di aggravamento di una misura di prevenzione - Diversa qualificazione giuridica della domanda - Tutela del contraddittorio - Necessità - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione, deve essere garantito all'interessato il rispetto del principio del contraddittorio anche in ordine alla diversa qualificazione giuridica della domanda operata "ex officio" dall'autorità giudiziaria. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice d'appello che, nel confermare il provvedimento di aggravamento emesso dal tribunale, aveva ritenuto irrilevante accertare se, al momento della decisione di quest'ultimo, la misura precedentemente disposta fosse già venuta meno per scadenza del termine, sul presupposto della non necessità di precisare se il provvedimento fosse da qualificare come aggravamento di misura in corso di esecuzione o, invece, come nuova misura).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)