Sez. 6, Sentenza n. 43446 del 15/06/2017 Cc. (dep. 21/09/2017) Rv. 271220 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Proposta di applicazione di una misura di prevenzione - Diversa qualificazione giuridica della pericolosità ad opera del giudice - Possibilità - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione, l'autorità giudiziaria può operare una diversa qualificazione giuridica della pericolosità del proposto, trattandosi di un potere generale che spetta ad ogni giudice procedente che, se esercitato previa interlocuzione delle parti sulle questioni dedotte o deducibili collegate alla proposta, non comporta alcuna violazione del contraddittorio. (Fattispecie in cui la proposta di applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale era stata formulata dal pubblico ministero con riferimento alla pericolosità qualificata del proposto, quale indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa, mentre sia il tribunale che la corte d'appello, sulla base dei medesimi episodi ed elementi di prova dedotti nel corso del giudizio, avevano ritenuto sussistente la sua pericolosità generica).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)