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Sez. 6, Sentenza n. 26820 del 07/06/2012 Cc. (dep. 09/07/2012) Rv. 253116 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Proposta di aggravamento di una misura di prevenzione - Diversa qualificazione giuridica della domanda ad opera del giudice - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253116-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di prevenzione, l'autorità giudiziaria può operare una diversa qualificazione giuridica della domanda e ritenere, in presenza dei presupposti e delle condizioni di legge, che la richiesta di aggravamento di una misura di prevenzione formulata ai sensi dell'art. 7 L. n. 1423 del 1956 possa qualificarsi come richiesta di una nuova misura ex artt. 3 e 4 della stessa legge, senza che tanto valga ad integrare una violazione del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)