Sez. 5, Sentenza n. 5826 del 02/12/1999 Cc. (dep. 15/01/2000) Rv. 216496 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regressione del procedimento - Nuova decorrenza dei termini di fase - Durata massima della custodia cautelare - sentenza interpretativo di rigetto della Corte costituzionale n. 292 del 1998 - Criteri di computo dei termini.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, i termini di custodia cautelare decorrono nuovamente, pur dopo la sentenza n. 292 del 1998 della Corte costituzionale, dalla data della sentenza di annullamento e non da quella originaria di inizio della fase alla quale il processo è regredito, mentre i termini di custodia cautelare di fase vanno calcolati, per ciascuna fase alla quale si riferiscono, sommando i vari periodi di carcerazione sofferta in quella fase o nello stesso grado di giudizio. (Fattispecie nella quale, avendo la Cassazione annullato con rinvio, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, la sentenza della Corte di appello, ma, non essendo venuta meno la sentenza di condanna del giudice di primo grado -che dunque continua a svolgere la sua funzione di titolo per il mantenimento della custodia cautelare- i termini di carcerazione iniziano a decorrere dalla predetta sentenza di annullamento. Ha infatti precisato la Suprema corte che non si deve tener conto dell'intero periodo di custodia cautelare già sofferto dall'indagato, ma solo di quello relativo alla fase in cui il processo è regredito). (V. Corte costituzionale, sentenza n. 292 del 1998).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)