Sez. 1, Sentenza n. 2091 del 11/03/1999 Cc. (dep. 19/04/1999) Rv. 213067 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Annullamento con rinvio della Cassazione - Nuova decorrenza - "Dies a quo" - Indicazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In caso di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, i termini di durata della custodia cautelare decorrono nuovamente dalla data della sentenza di annullamento, e non da quella originaria di inizio della fase alla quale il processo è regredito. (Conf. Corte cost. 18 luglio 1998 n. 292).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)