Sez. 1, Sentenza n. 3521 del 21/06/1999 Cc. (dep. 21/06/1999) Rv. 213870 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regressione del procedimento - Nuova decorrenza dei termini di fase - Durata massima della custodia cautelare - Sentenza interpretativa della Corte cost. n. 292 del 1998 - Criteri di computo dei termini.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Nel caso di regressione del processo, i termini di custodia cautelare di fase - sia pure con i limiti di cui all'art.304, comma 6, cod.proc.pen., che, pur previsti per i casi di sospensione, devono essere estesi anche al caso anzidetto in virtù della sentenza interpretativa della Corte cost. n.292 del 1998 - vanno calcolati per ciascuna fase alla quale si riferiscono, sommando tra loro i vari periodi di carcerazione sofferti nella stessa fase o nello stesso grado di giudizio. Pertanto, tenendo conto della interpretazione della Corte costituzionale, il termine massimo di fase della custodia cautelare potrà ritenersi superato solo nel caso in cui la durata della custodia stessa abbia superato il doppio dei termini previsti dall'art.303, comma 1, cod.proc.pen., ferma restando l'esclusione dal computo dei periodi sofferti in altri gradi del giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)