Sez. 1, Sentenza n. 3300 del 03/05/1988 (Rv. 458707 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - QUESTIONE SULL'OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA E SULLA VALIDITÀ DI ESSA - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - QUESTIONE SULL'OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA E SULLA VALIDITÀ DI ESSA - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio d'opposizione, ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319, avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al consulente tecnico, non sono deducibili questioni attinenti all'opportunità di disporre la consulenza ed alla validità di essa, le quali riguardano il merito della causa e vanno fatte valere nella relativa Sede. (V 1753/84, mass n 433820).*
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)