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Sez. 2, Sentenza n. 1014 del 08/02/1996 (Rv. 495780 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO | Liquidazione del compenso - Opposizione - Relativo giudizio - Questione sulla opportunità di disporre la consulenza e sulla validità di essa - Deducibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495780-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO

Nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al consulente tecnico, ai sensi dell'art. 11 legge 8 luglio 1980 n. n. 319, il giudice deve limitare il suo esame al controllo della sola liquidazione e stabilire se questa sia avvenuta con criteri adeguati all'entità dell'opera svolta, con esclusione di ogni valutazione sull'influenza e l'utilità della consulenza tecnica, che è riservata all'accertamento in sede di cognizione del merito della causa in cui la consulenza fu disposta.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)