Sez. 1, Sentenza n. 1753 del 15/03/1984 (Rv. 433820 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 319 DEL 1980 - QUESTIONI RELATIVE ALLA UTILITÀ O MENO DELLA DISPOSTA CONSULENZA O ALLA LEGITTIMITÀ DELL'INCLUSIONE TRA LE SPESE LIQUIDATE SUCCESSIVAMENTE IN SENTENZA DI QUELLE INERENTI A DETTA CONSULENZA - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 319 DEL 1980 - QUESTIONI RELATIVE ALLA UTILITÀ O MENO DELLA DISPOSTA CONSULENZA O ALLA LEGITTIMITÀ DELL'INCLUSIONE TRA LE SPESE LIQUIDATE SUCCESSIVAMENTE IN SENTENZA DI QUELLE INERENTI A DETTA CONSULENZA - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319, avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi al consulente tecnico, non possono essere dedotte questioni circa la utilità o meno della disposta consulenza, o circa la legittimità dell'inclusione, fra le spese dichiarate compensate con la successiva sentenza, di quelle inerenti alla consulenza tecnica, trattandosi di questioni che investono la decisione, contenuta nella sentenza, da farsi valere esclusivamente con l'eventuale impugnazione della stessa.*
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)