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Sez. L, Sentenza n. 7882 del 22/08/1997 (Rv. 507001 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assistenza obbligatoria - Assegno di invalidità civile - Ratei non liquidati - Rivalutazione ed interessi relativi - Prescrizione breve quinquennale - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507001-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

In materia di assistenza obbligatoria, e specificamente con riferimento ai crediti relativi ad un assegno di invalidità civile, la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. trova applicazione solo per i ratei già liquidati, mentre è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale il diritto al pagamento (in un'unica soluzione) dei ratei arretrati, maturati prima della liquidazione, e della relativa somma per rivalutazione ed interessi (costituente parte integrante del credito base, secondo la disciplina dei crediti di lavoro estesa alla materia previdenziale per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e 196 del 1993, salvi i limiti alla cumulabilità delle due componenti posti dall'art. 16 legge n. 412 del 1991), secondo una distinzione analoga a quella applicabile anche ai crediti pensionistici nei confronti dell'INPS o per prestazioni periodiche nei confronti dell'INAIL.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1 n. 4, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)