Sez. 2, Sentenza n. 1039 del 28/01/1995 (Rv. 490075 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Disposizione ex art. 391 bis del c.p.c. introdotto dall'art. 67 della legge n. 353 del 1990 - Revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di Cassazione - Inapplicabilità alle sentenze pubblicate da oltre un anno alla data del 1 gennaio 1993.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
La disposizione dell'art. 391 bis del cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 67 della legge 26 novembre 1990 n. 353) che consente, tra l'altro, la revocazione contro le sentenze della Corte di Cassazione anche per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n.4 cod. proc. civ., non può essere applicata alle sentenze per le quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 353 del 1990 (1.ò gennaio 1993) era già trascorso il termine di un anno dalla pubblicazione, al quale la citata disposizione subordina la proponibilità del ricorso per revocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)