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Sez. 1, Sentenza n. 11156 del 11/11/1993 (Rv. 484279 - 01)

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - In genere | Normativa precedente all'entrata in vigore dell'art. 391 bis cod. proc. civ. - Sentenza della Cassazione - Impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4 cod. proc. civ. - Termine - Decorrenza.
Stato
decisa il 1993-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484279-01

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - In genere

Con riguardo alla normativa precedente all'entrata in vigore dell'art. 391 bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 67 della legge 26 novembre 1990 n. 353), l'impugnazione per revocazione di una sentenza della Cassazione deve essere formulata, secondo quanto si evince dagli artt. 325, 327, 398 e 400 cod. proc. civ., nelle forme e nel rispetto dei termini previsti per il ricorso per cassazione, la cui decorrenza va stabilita in base alla disciplina dettata per le varie ipotesi di revocazione dagli artt. 326 e 327 cod. proc. civ.. Pertanto, nella fattispecie prevista dal n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., in cui la revocazione riguarda un errore immediatamente riconoscibile dalla parte, il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza (o, in mancanza di notifica, nel termine di un anno dalla pubblicazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 400

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)