Sez. 3, Ordinanza n. 12123 del 09/06/2005 (Rv. 585340 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Decisione della questione di litispendenza - Riferimento alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia - Sopravvenuta cancellazione ex art. 181 cod. proc. civ. o estinzione di una delle due cause - Esclusione della litispendenza.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
Le questioni in tema di litispendenza devono essere decise con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, tenendo conto anche delle vicende processuali sopravvenute e non solo di quelle iniziali. Pertanto non è predicabile una situazione di litispendenza se una delle due cause sia stata cancellata dal ruolo a norma dell'art. 181 cod. proc. civ. o comunque non sia più pendente per intervenuta estinzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)