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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18252 del 17/09/2015 (Rv. 636688 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Decisione sulla questione di litispendenza - Riferimento alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia - Sopravvenuta definizione di una delle due cause - Esclusione della litispendenza.
Stato
decisa il 2015-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636688-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

Le questioni in tema di litispendenza vanno decise con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, dovendosi tenere conto anche delle vicende processuali sopravvenute, sicché, in caso di intervenuta definizione di uno dei due giudizi pendenti, cessano le condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)