Sez. 5 - , Sentenza n. 11313 del 17/01/2020 Ud. (dep. 03/04/2020) Rv. 278924 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Processo di primo grado “in absentia” - Dichiarazione di domicilio - Presunzione di conoscenza del processo - Condizioni - Fattispecie.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO
In tema di processo di primo grado "in absentia", l'elezione di domicilio da parte dell'imputato solo se effettuata prima dell'accertamento della regolare costituzione delle parti consente di presumere la conoscenza del processo e di conseguenza di addebitare all'imputato l'onere di tenersi informato sul prosieguo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado, rimettendo gli atti al tribunale per procedere a giudizio, ritenendo inidonea un'elezione di domicilio avvenuta a dibattimento di primo grado in corso, con l'indicazione, fra l'altro erronea, dello stato del procedimento, ritenuto ancora in fase di indagini preliminari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 5, Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)