Sez. 4, Sentenza n. 48776 del 15/11/2023 Ud. (dep. 07/12/2023) Rv. 285572 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Dichiarazione di assenza emessa in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Sopravvenuto accertamento della mancanza dei presupporti per la dichiarazione di assenza - Obbligo di revoca, anche "ex officio", dell'ordinanza - Sussistenza - Fattispecie.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO
In tema di processo in assenza, nel caso in cui la relativa dichiarazione risulti emessa nella vigenza della disciplina antecedente all'entra in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice che, nel corso del giudizio, rileva la sussistenza di fatti da cui possa inferirsi, con ragionevole certezza, che l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del processo è tenuto a revocare, anche "ex officio", l'ordinanza dichiarativa dell'assenza. (Fattispecie relativa alla notifica al difensore d'ufficio dell'atto di citazione per il giudizio di appello, in cui la Corte ha precisato che non sussiste un onere del difensore di provare l'assenza di contatti con l'imputato, né di formulare istanza di revoca dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)