Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 24/01/2001 (Rv. 543434 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Agevolazione "ex lege" - Applicazione - Domanda di agevolazione - Presentazione - Valenza - Disciplina - Fattispecie - Previsione di forme e di termini di presentazione a pena di decadenza - Effetti sul diritto del contribuente alla restituzione del tributo eventualmente versato - Termine di cui all'art. 38, comma primo, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Condizioni.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
In materia di agevolazioni tributarie, se il diritto all'agevolazione si fonda sulla specifica legge che lo prevede e se il distinto e conseguente diritto alla restituzione del tributo già eventualmente versato dipende necessariamente dall'accertamento dell'esistenza del primo, possono prefigurarsi due distinte fattispecie: a) - nel caso in cui la legge di agevolazione preveda, per la sua applicazione, non solo la domanda del contribuente, ma anche, esplicitamente od implicitamente, un termine per la sua presentazione, a pena di decadenza dal relativo diritto, il mancato rispetto del termine da parte del contribuente preclude, in ragione dell'intervenuta perdita del diritto medesimo, l'esercizio del diritto alla restituzione del tributo eventualmente versato; ove, invece, la domanda stessa sia stata ritualmente e tempestivamente presentata, essa vale anche, comunque, come tempestiva istanza di rimborso, ancorché formulata oltre lo specifico termine di cui all'art. 38, comma primo, del d.P.R. n. 602 del 1973; b) - nel caso inverso, in cui la legge di agevolazione non preveda, per la sua applicazione, la domanda del contribuente, e questa non sia stata comunque presentata, si rende necessario, da parte del medesimo, il rispetto del termine di cui all'art. 38, comma primo, cit. per l'esercizio del diritto al rimborso del tributo eventualmente già versato.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)