Sez. 5, Sentenza n. 28323 del 21/12/2005 (Rv. 589416 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie - Giudizio di ottemperanza - Poteri del giudice - Esenzione decennale parziale dall'IRPEG - Giudicato di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di diniego - Diritto al rimborso dei versamenti eseguiti negli anni antecedenti all'istanza di esenzione - Riconoscimento da parte del giudice dell'ottemperanza - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie passate in giudicato, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel caso di giudicato il quale, pronunciando in materia di esenzione decennale parziale dall'IRPEG ex art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si esaurisca nell'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di diniego del diritto alla esenzione, non è consentito al giudice dell'ottemperanza riconoscere, in mancanza di espressa statuizione in tal senso nella decisione cui dare attuazione, il diritto al rimborso di quanto già versato anche per gli anni antecedenti all'istanza di esenzione del contribuente, perché ciò comporterebbe la violazione dei limiti oggettivi del giudicato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 26, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)