Sez. 5, Sentenza n. 2598 del 11/02/2004 (Rv. 570037 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Esenzione dall'ILOR e dall'IRPEG ex art. 14 legge n. 64 del 1986 - Applicazione - Domanda del contribuente - Tempestiva presentazione - Versamento in via cautelativa dei tributi oggetto della domanda di esenzione - Distinta istanza di rimborso ex art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Presentazione - Onere - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
Il contribuente che abbia presentato rituale e tempestiva domanda di esenzione dall'ILOR e dall'IRPEG, ai sensi dell'art. 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64, per un opificio industriale organizzato ubicato nel Mezzogiorno e, tuttavia, abbia cautelativamente versato i tributi oggetto della domanda di esenzione, non è soggetto all'onere di formulare distinta istanza di rimborso dei tributi medesimi nel termine di cui all'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, in quanto la do- manda di esenzione vale anche come istanza di rimborso. Se, per un verso, è infatti fuor di dubbio che la fattispecie considerata integra appieno lo schema prefigurato da tale ultima disposizione, trattandosi di rimborso di versamenti diretti per dedotta inesistenza, totale o parziale, del relativo obbligo, in forza di esenzione operante "ex lege", è anche certo che la domanda di esenzione, ove ritualmente e tempestivamente formulata, costituendo esercizio del relativo diritto vantato dal contribuente, non può non implicare (anche)la inequivoca richiesta del contribuente stesso alla restituzione di quanto già versato in via meramente cautelativa; in altri termini, sul piano logico - sistematico la domanda di esenzione dal tributo - o, più in generale, di agevolazione tributaria - non può non valere anche come specifica istanza volta alla restituzione di quanto già eventualmente e cautelativamente versato.
Riferimenti normativi: Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)