Sez. L, Sentenza n. 7020 del 05/04/2005 (Rv. 580386 - 01)
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - COMANDANTE - DELLA NAVE | Naufragio - Responsabilità del comandante o dell'armatore nei confronti dei lavoratori marittimi - Accertamento riservato al giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Condizioni.
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - COMANDANTE - DELLA NAVE
La nave perisce come tale allorchè ne vengano meno gli elementi essenziali, quando, cioè, si sia verificata una situazione per cui non possa essere più considerata quale costruzione atta e destinata al trasporto di cose e persone per acqua: condizione che può verificarsi per naufragio derivante da cause esogene (collisione, investimento, tempesta, uragano, azione bellica, ecc.), ovvero endogene (esplosione, cedimento di parti, falle, allagamento), o, comunque, per un'alterazione irreversibile delle componenti della nave, dipendente da qualsiasi altra causa. Accertare se, nelle specifiche fattispecie, si sia verificato naufragio e se sussista un nesso causale tra l'evento e la condotta del comandante, ai fini dell'eventuale esonero della responsabilità dell'armatore nei confronti dei lavoratori marittimi in relazione alle condizioni di lavoro, costituisce compito del giudice di merito, incensurabile in cassazione, se sorretto da logica ed adeguata motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 136, Cod. Navig. art. 489, Cod. Navig. art. 501, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)